Deliberazione Giunta Regionale del 24 marzo 2005, n.
7/21204
«Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi
ex d.P.R. 203/88» in materia di agenti inquinanti e inquinamento prodotto
dagli impianti industriali. Criteri per la determinazione degli oneri a
carico dei richiedenti da corrispondere alla Regione e alle Province
lombarde. Obiettivo 9.7.1
LA GIUNTA
REGIONALE
Visti: - il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante
«Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203
concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n.
183»; - in particolare, gli artt. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 15 del
suddetto decreto, ove è previsto e disciplinato il rilascio da parte della
Regione di apposita autorizzazione tesa a prevenire e contenere
l’inquinamento atmosferico causato dagli impianti
industriali;
Visti inoltre: - l’art. 118 Costituzione comma 1
«Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza»; - la legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni
ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la
semplificazione normativa); - il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59»; - in particolare l’art. 84 del citato d.lgs. 112/98, da
cui si evince il conferimento alle Regioni e agli Enti locali delle
funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione prevista dal d.P.R.
203/88 e alle altre attività connesse;
Vista la l.r. 5 gennaio 2000
n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», che all’art. 3 comma 68 ha
delegato alle Province la competenza autorizzatoria ex d.P.R. 203/88
relativa alle attività a ridotto inquinamento atmosferico e «agli impianti
per i quali la Regione ha approvato i criteri tecnici di carattere
generale»;
Vista la d.c.r. 25 novembre 2003 n. 915 recante
«Risoluzione concernente il documento di Programmazione Economico
Finanziaria 2004-2006», con cui si è deliberato di «impegnare la Giunta
regionale... a completare il processo di delega agli Enti Locali delle
competenze autorizzatorie in tema di inquinamento
atmosferico»;
Constatato che la Giunta regionale ha già provveduto
ad approvare per determinati settori di attività alcuni specifici
provvedimenti contenenti criteri tecnici di carattere generale, ovvero la
d.g.r. 20 dicembre 2002 n. 11667 «Definizione di allegati tecnici relativi
ad attività produttive che comportano emissioni in atmosfera ai fini della
semplificazione del procedimento autorizzatorio previsto dal d.P.R. 24
maggio 1988 n. 203» e la d.g.r. 23 gennaio 2004 n. 16103 «Definizione
dell’allegato tecnico relativo al settore “Trasformazione materie
plastiche e gomma” Integrazione della d.g.r. 20 dicembre 2002, n.
11667»;
Rilevato che successivamente la Giunta regionale, con
d.g.r. 23 dicembre 2004 n. 20043, ha disciplinato la delega alle Province
delle funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione prevista dal
d.P.R. 203/88, con riguardo alle seguenti attività: - fusione di
materiali metallici ed operazioni ad essa collegate, - pressofusione di
materiali metallici, - trattamenti superficiali di anodizzazione,
elettrodeposizione e/o elettrochimici, fosfatazione di superfici
metalliche/metallizzate, - produzione di prodotti semifiniti in
materiale a base legno, - trattamenti termici su metalli in
genere, - settore trasformazione materie plastiche e
gomma;
Rilevato che la Regione con successivi atti provvederà
all’approvazione di criteri tecnici di carattere generale per ulteriori
settori di attività e che anche per tali settori sarà disciplinata la
delega alle Province per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal
d.P.R. 203/88;
Constatato che la legge comunitaria 2004, art. 4,
riproponendo le statuizioni già contenute nelle leggi comunitarie degli
anni precedenti, ha disposto che gli oneri per prestazioni da eseguire da
parte di uffici pubblici nell’attuazione delle normative comunitarie sono
da porre a carico dei soggetti interessati;
Constatato inoltre che
il rilascio delle autorizzazioni previste dal d.P.R. 203/88 comporta
l’esecuzione di prestazioni da parte dell’amministrazione regionale e di
quelle provinciali delegate, e in particolare di attività di natura
istruttoria;
Rilevato che, in ottemperanza alla disposizione
contenuta nella legge comunitaria citata, nè la Regione nè le Province
dovranno attivare proprie risorse finanziarie per gli adempimenti relativi
alle istruttorie propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni ex d.P.R.
203/88;
Constatato che la Regione - D.G. Qualità dell’Ambiente -
U.O. Prevenzione inquinamento atmosferico e autorizzazione integrata
ambientale-IPPC ha predisposto un tariffario per la determinazione degli
oneri per il rilascio degli atti autorizzativi ex d.P.R. 203/88 che devono
essere - in base alla citata fonte statale - poste a carico dei
richiedenti, a fronte delle attività istruttorie da effettuarsi sia dalla
Regione che dalle Province lombarde delegate;
Constatato che con
d.g.r. 20043 del 23 dicembre 2004 la Giunta regionale ha stabilito che le
Province eserciteranno le funzioni relative al rilascio
dell’autorizzazione ex d.P.R. 203/88, per quanto attiene le attività
previste nell’atto medesimo, con decorrenza dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia di apposita deliberazione
di Giunta recante l’adozione di un tariffario unitario relativo alle
procedure inerenti le autorizzazioni ex d.P.R. 203/88 di competenza della
Regione e delle Province;
Rilevato che il tariffario è stato
sottoposto alla valutazione delle Province lombarde e delle associazioni
di categoria maggiormente interessate nel corso di numerose riunioni
svoltesi presso gli uffici della D.G. Qualità dell’Ambiente, e che le
medesime ne condividono i contenuti;
All’unanimità dei voti
espressi nelle forme di legge
DELIBERA
recepite le
premesse: 1) di approvare il «Tariffario per il rilascio degli atti
autorizzativi ex d.P.R. 203/88» che individua i criteri per la
determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alla
Regione e alle Province lombarde delegate per l’esercizio delle funzioni
amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni previste dal
d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, previsto nell’allegato della presente
deliberazione e costituente sua parte integrante e sostanziale; 2) di
disporre inoltre la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Allegato -
TARIFFARIO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI EX D.P.R.
203/88
Criteri per la determinazione degli oneri a carico dei
richiedenti e relative modalità di pagamento
Criteri in base
ai quali la Regione e le Province determinano gli oneri a carico dei
richiedenti per il rilascio degli atti autorizzativi ex d.P.R. 203/88, e
relative modalità di pagamento
Premessa Il d.P.R. 203/88
disciplina le attività di tutti gli impianti che possono dar luogo ad
emissioni nell’atmosfera, le caratteristiche merceologiche dei
combustibili ed il loro impiego, i valori limite ed i valori guida per gli
inquinanti dell’aria ed i relativi metodi di campionamento, analisi e
valutazione. Il d.P.R. citato definisce «inquinamento atmosferico»:
ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria
atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in
quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni
ambientali e di salubrità dell’aria; da costituire pericolo ovvero
pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell’uomo; da compromettere
le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente; da
alterare le risorse biologiche, gli ecosistemi ed i beni materiali
pubblici e privati. Le aziende che intendono installare cicli
tecnologici che comportano emissioni in atmosfera - preventivamente alla
installazione, modifica o trasferimento dei propri impianti produttivi -
devono presentare alla Regione Lombardia o alla Provincia delegata
competente per territorio una domanda (corredata dal progetto nel quale
sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire
l’inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni nonchè il termine
per la messa a regime degli impianti) finalizzata all’ottenimento di
specifica autorizzazione. La l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del
sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle
Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59)» all’art. 3 comma 68 ha delegato alle Province la competenza
autorizzatoria ex d.P.R. 203/88 relativa alle attività a ridotto
inquinamento atmosferico e, in particolare, «agli impianti per i quali la
Regione ha approvato i criteri tecnici di carattere
generale». Successivamente, il Consiglio regionale con d.c.r. 25
novembre 2003 n. 915 recante «Risoluzione concernente il documento di
Programmazione Economico Finanziaria 2004-2006» ha deliberato di
«impegnare la Giunta regionale... a completare il processo di delega agli
Enti Locali delle competenze autorizzatorie in tema di inquinamento
atmosferico». Al momento permangono in capo alla Regione - per quanto
attiene le funzioni amministrative riconducibili al d.P.R. 203/88 - le
attività relative agli impianti per i quali la Giunta regionale non ha
ancora approvato i documenti contenenti i criteri tecnici di carattere
generale e le attività propedeutiche all’espressione del parere che la
Regione Lombardia deve esprimere con riguardo alla costruzione e
all’esercizio di centrali termoelettriche e raffinerie di olii minerali ai
sensi dell’art. 17 del citato d.P.R. 203; sono invece delegate alle
Province sia la competenza autorizzatoria relativa alle attività a ridotto
inquinamento atmosferico che le funzioni relative agli impianti per i
quali la Giunta regionale ha già approvato i documenti contenenti i
criteri tecnici di carattere generale. La legge comunitaria 31 ottobre
2003, n. 306 ha disposto che gli oneri per prestazioni in materia di
interventi ambientali, tra cui le istruttorie previste dal 203/88, sono
posti a carico dei soggetti interessati. Si rende pertanto necessario
definire apposito tariffario per i costi istruttori che la P.A. deve
sostenere per il rilascio delle diverse tipologie autorizzative previste
dal d.P.R. 203/88.
1. Tipologie autorizzative previste dal
d.P.R. 203/88 Le tipologie autorizzative previste dal d.P.R. 203/88
sono le seguenti: I) Autorizzazioni per: • la costruzione di
impianti nuovi (art. 6); • la modifica sostanziale dell’impianto che
comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni
inquinanti (art. 15 a); • il trasferimento dell’impianto in altra
località (art. 15 b). II) Modifiche, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R.
203/88, ad autorizzazioni già rilasciate, per evoluzione della migliore
tecnologia disponibile o per evoluzione della situazione
ambientale. III) Parere obbligatorio per il rilascio
dell’autorizzazione dello Stato alle centrali termoelettriche e alle
raffinerie di olii minerali. 2. Individuazione delle attività e
delle tariffe per ciascuna tipologia autorizzativa I) Autorizzazioni
per la costruzione di impianti nuovi (art. 6), la modifica sostanziale
dell’impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle
emissioni inquinanti (art. 15 a), il trasferimento dell’impianto in altra
località (art. 15 b)
ATTIVITA' Il rilascio delle
autorizzazioni ex d.P.R. 203/88 artt. 6 e 15 richiede le seguenti
attività: A) Predisposizione di atto amministrativo B)
Predisposizione di atto tecnico, con riferimento a: • cicli produttivi,
limitazioni alle emissioni e sistemi di contenimento/abbattimento delle
stesse. Per quanto concerne i cicli produttivi, le limitazioni alle
emissioni ed i sistemi di contenimento/abbattimento delle stesse si è
ritenuto di identificare tre diverse tipologie; in dettaglio: - cicli
tecnologici per i quali siano stati predisposti specifici allegati in tema
di attività a ridotto inquinamento atmosferico (RIA); - cicli
tecnologici per i quali siano stati predisposti specifici provvedimenti
regionali, linee guida, delibere di settore o comparto produttivo ed
assimilabili; - cicli tecnologici per i quali non siano stati
predisposti alcuno specifico provvedimento regionale, linea guida,
delibera di settore/comparto produttivo ed assimilabili; • prescrizioni
e considerazioni di carattere generale. L’atto amministrativo e l’atto
tecnico sono adottati a seguito dell’espletamento di differenti attività
procedimentali, in dettaglio:
A) PREDISPOSIZIONE DI ATTO
AMMINISTRATIVO: A.01. Esame documentazione amministrativa A.02.
Predisposizione e rilascio atto amministrativo
B) PREDISPOSIZIONE
DI ATTO TECNICO (costituito da un allegato tecnico): B.01. Esame della
documentazione tecnica Riferita ad impianti / cicli tecnologici per i
quali: B.01.01. Siano stati predisposti specifici provvedimenti
regionali, linee guida, delibere di settore o comparto produttivo ed
assimilabili B.01.02. Non siano stati predisposti alcuno specifico
provvedimento regionale, linea guida, delibera di settore / comparto
produttivo ed assimilabili B.02. Predisposizione dell’allegato
tecnico Riferito ad attività per le quali: B.02.01. Siano stati
predisposti specifici provvedimenti regionali, linee guida, delibere di
settore o comparto produttivo ed assimilabili B.02.02. Non siano stati
predisposti alcuno specifico provvedimento regionale, linea guida,
delibera di settore / comparto produttivo ed assimilabili B.03.
Prescrizioni e considerazioni di carattere generale Predisposizione
allegato riferito ad attività per le quali: B.03.01. Siano stati
predisposti specifici provvedimenti regionali, linee guida, delibere di
settore o comparto produttivo ed assimilabili B.03.02. Non siano stati
predisposti alcuno specifico provvedimento regionale, linea guida,
delibera di settore/comparto produttivo ed assimilabili
Tabella
1 - QUANTIFICAZIONE ORARIA DELLE ATTIVITA' «SO»
(*) ATTIVITA' FINALIZZATE A RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER
INSTALLAZIONE, MODIFICAZIONE O TRASFERIMENTO DI IMPIANTI
PRODUTTIVI (Artt. 6, 15 comma 1 lett. a) e b) del d.P.R.
203/88)
. |
Riferimento |
Ore |
A) ATTO AMMINISTRATIVO |
ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA |
A.01. |
1 |
PREDISPOSIZIONE E RILASCIO ATTO AMMINISTRATIVO |
A.02. |
1 |
B) PREDISPOSIZIONE ATTO TECNICO |
B.01. - ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE
TECNICA |
Attività per le quali siano stati predisposti
specifici provvedimenti regionali, linee guida, delibere di
settore o comparto produttivo ed assimilabili |
B.01.01. |
2 |
Attività per le quali non siano stati predisposti
alcuno specifico provvedimento regionale, linea guida, delibera
di settore / comparto produttivo ed assimilabili |
B.01.02. |
6 |
B.02. - PREDISPOSIZIONE DELL’ALLEGATO
TECNICO |
Attività per le quali siano stati predisposti
specifici provvedimenti regionali, linee guida, delibere di
settore o comparto produttivo ed assimilabili |
B.02.01. |
2 |
Attività per le quali non siano stati predisposti
alcuno specifico provvedimento regionale, linea guida, delibera
di settore / comparto produttivo ed assimilabili |
B.02.02. |
8 |
B.03. - PREDISPOSIZIONE DELLE PRESCRIZIONI
E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE |
Attività per le quali siano stati predisposti
specifici provvedimenti regionali, linee guida, delibere di
settore o comparto produttivo ed assimilabili |
B.03.01. |
1 |
Attività per le quali non siano stati predisposti
alcuno specifico provvedimento regionale, linea guida, delibera
di settore / comparto produttivo ed assimilabili |
B.03.02. |
2 |
_________
(*) La quantificazione oraria è stata computata sulla
base dell’esperienza pluridecennale maturata dagli uffici regionali in
tema di d.P.R. 203/88, nonchè di confronti con altre
realtà. _________
COEFFICENTI DI CALCOLO APPLICABILI Sulla
base delle esperienze maturate si è ritenuto inoltre opportuno adottare
idonei coefficienti di calcolo, al fine di riconoscere e tenere conto
di: - Dimensione aziendale, al fine di favorire le realtà produttive
dimensionalmente ridotte - Numero di cicli produttivi, al fine di
prendere atto delle complessità produttive - Certificazione ambientale,
al fine di favorire le aziende che abbiano tenuto conto dell’impatto delle
proprie attività sull’ambiente
Tabella 2 - Dimensione aziendale
«Da» |
Numero dipendenti |
Coefficiente |
< 5 |
0,4 |
> 5 < 20 |
0,7 |
> 20 e < 100 |
0,8 |
> 100 |
1 |
Tabella 3 - Cicli produttivi
«Nc» |
Numero cicli produttivi |
Coefficiente |
< 4 |
0,7 |
> 4 e < 8 |
0,8 |
> 8 |
1 |
(*) Per ciclo produttivo si intende un
ciclo lavorativo chiaramente individuabile ed utilizzabile,
applicabile singolarmente e comportante una propria
emissione (indipendentemente da
eventuali collettamenti) |
Tabella 4 - Certificazioni ambientali
«Ca» |
Numero dipendenti |
Coefficiente |
EMAS |
0,4 |
ISO 14001 |
0,6 |
Nessuna |
1 |
CALCOLO DELLA TARIFFA APPLICABILE a) In considerazione della
valutazione dei costi fissi della struttura che provvede al rilascio
dell’atto autorizzativo (costi di formazione/aggiornamento delle risorse
umane e costi delle risorse strumentali), viene definito e richiesto un
importo «T1» fisso di € 200 (duecento).
Eventuali
successive: - richieste di integrazione - presa d’atto di cessazione
attività - presa d’atto di modifica ragione sociale - altre
operazioni assimilabili alle precedenti sono considerate comprese
nell’importo «T1» e quindi non soggette ad oneri. b) In fase
di prima attuazione, si ritiene di dover individuare quale costo orario
indicativo il valore di € 50 (Cinquanta); tale importo ai fini del calcolo
finale viene definito «To». Tale costo viene desunto tenendo
conto delle diverse figure professionali coinvolte nei procedimenti
istruttori nonchè da tariffari applicati da altri Enti pubblici. La
tariffa applicabile «T» dovrà essere calcolata utilizzando la seguente
formula:
T = T1 + (To · SO · Da · Nc ·
Ca)
Ove: • «T1»: costo fisso della
struttura • «T0»: costo orario • «SO»: calcolo delle ore / lavoro applicabile (V.
Tab.1) • «Da»: coefficiente di dimensione aziendale (V.
Tab.2) • «Nc»: numero di cicli produttivi (V. Tab.3) •
«Ca»: tipologia di certificazione ambientale (V. Tab.4) c)
Le autorizzazioni RIA, in considerazione della brevità delle procedure
utilizzate, sono assoggettate ad una tariffa omnicomprensiva di € 100
(cento).
II) Modifiche ad autorizzazioni già rilasciate, per
evoluzione della migliore tecnologia disponibile o per evoluzione della
situazione ambientale, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 203/88 In
queste fattispecie, caratterizzate da istruttorie brevi e da atti
amministrativi modificativi di autorizzazioni rilasciate in precedenza, si
applica la tariffa fissa di C 150 (centocinquanta). Tale tariffa si
applica alle modifiche di autorizzazioni anche qualora queste ultime siano
state rilasciate antecedentemente al 2005.
III) Parere
obbligatorio per il rilascio dell’autorizzazione dello Stato alle centrali
termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali, ai sensi dell’art. 17
del d.P.R. 203/88 In considerazione della complessità della
procedura si effettua un calcolo delle attività prestate utilizzando i
principi di cui al punto I) del presente atto. Qualora sia necessaria
la procedura VIA, il costo che l’impresa deve sostenere per
l’effettuazione di tale procedura è comprensivo degli oneri sostenuti
dalla amministrazione ai sensi dell’art. 17 d.P.R. 203/88.
3.
Validità , aggiornamento e revisione del tariffario Il presente
atto si riferisce all’esercizio delle funzioni e delle attività indicate
in premessa e poste in essere dalla Regione e dalle Province a partire
dall’entrata in vigore del provvedimento di approvazione dello
stesso. La Regione potrà apportare modifiche nel corso del primo anno
di applicazione (2005), con decorrenza dal 2006. Il presente tariffario
sarà sottoposto a procedura di revisione con periodicità biennale (a
partire dal 2006). Dal 2006 si procederà all’aggiornamento annuale su
base ISTAT.
4. Modalità ed esempio di calcolo dell’importo
dovuto Al fine di semplificare l’individuazione dell’importo dovuto
è stata predisposta la Tabella 5 - Calcolo dell’importo dovuto -, per un
utilizzo corretto ed immediato della Tabella l’utente potrà procedere nel
seguente modo: a) Individuare se l’istanza di autorizzazione deve
essere inoltrata alla Regione Lombardia o alla Provincia di
appartenenza; a.01. Qualora l’istanza sia inoltrata alla Regione, il
valore di SO = 18; l’importo dovuto è riportato
ed indicato nella colonna TR a.02. Qualora l’istanza sia inoltrata alla
Provincia di competenza, il valore di SO = 7;
l’importo dovuto è riportato ed indicato nella colonna TP b)
Individuare il valore del costo orario «T0» stabilito in € 50
(cinquanta) c) Individuare il valore del costo fisso «T1»
stabilito in € 200 (duecento) d) Individuare il numero dei dipendenti e
quindi definire il relativo coefficiente applicabile
«Da»
Numero dipendenti |
Coefficiente |
< 5 |
0,4 |
> 5 < 20 |
0,7 |
> 20 e < 100 |
0,8 |
> 100 |
1 |
e) Individuare il numero dei cicli tecnologici adottati e quindi
definire il relativo coefficiente applicabile
«Nc»
Numero cicli produttivi |
Coefficiente |
< 4 |
0,7 |
> 4 e < 8 |
0,8 |
>8 |
1 |
(*) Per ciclo produttivo si intende un
ciclo lavorativo chiaramente individuabile ed utilizzabile,
applicabile singolarmente e comportante una propria
emissione (indipendentemente da
eventuali collettamenti) |
f) Individuare se l’azienda è in possesso di certificazioni
ambientali, in caso affermativo stabilire il tipo e quindi definire il
relativo coefficiente applicabile «Ca»
Tipo di certificazione |
Coefficiente |
EMAS |
0,4 |
ISO 14001 |
0,6 |
Nessuna |
1 |
g) Individuare nella Tabella 5 la riga in cui compaiono tutti i
coefficienti T0 / T1 / Da / Nc
/ Ca ed infine nelle colonne TP (Tariffa Provincia) o TR
(Tariffa Regione) potrà essere individuato l’importo
dovuto.
Esempio: Trattasi di azienda che richiede autorizzazione
alla Provincia competente, svolge una attività che prevede l’impiego di 6
dipendenti, vengono effettuati 4 cicli tecnologici e non si è in presenza
di alcun tipo di certificazione ambientale; i coefficienti ricavati
sono:
T0 = 50 T1 = 200 Da =
0,7 Nc = 0,7 Ca = 1.
Dai dati sopra
esposti si ricava che la riga di riferimento è la numero 16 e che
trattandosi di una autorizzazione richiesta alla Provincia competente, la
colonna di riferimento in cui individuare l’importo dovuto è la TP e che
la somma da corrispondere è pari ad € 371,50.
5. Modalità di
pagamento Le modalità di pagamento sono le seguenti: A)
Autorizzazioni per la costruzione di impianti nuovi (art. 6), la modifica
sostanziale dell’impianto che comporti variazioni qualitative e/o
quantitative delle emissioni inquinanti (art. 15 a), il trasferimento
dell’impianto in altra località (art. 15 b) - Attività RIA -
Versamento di un importo pari a € 100 (Cento) da effettuarsi sul c.c.p.
della Provincia competente. Una copia della ricevuta del versamento deve
essere consegnata contestualmente alla presentazione della richiesta di
autorizzazione. - Tutte le altre attività - Versamento di un importo
pari alla somma dovuta (vedi tabella per il calcolo dell’importo dovuto)
da effettuarsi sul c.c.p. della Provincia competente o alla
Regione. Una copia della ricevuta del versamento deve essere consegnata
contestualmente alla presentazione della richiesta di
autorizzazione.
B) Altre tipologie di autorizzazioni Il
pagamento dell’intero importo dovuto deve essere effettuato sul c.c.p.
della Provincia competente o alla Regione entro 15 giorni dal ricevimento
dell’autorizzazione alla modifica o dal ricevimento della richiesta da
parte dell’autorità competente. Il pagamento alla Regione deve essere
effettuato: - o direttamente presso gli uffici della Tesoreria
Regionale BANCAINTESA via G. B. Pirelli, 12 - 20124 MILANO - o mediante
versamento sul conto corrente postale numero: 4 8 1 2 7 5 Intestato
a: TESORERIA DELLA REGIONE LOMBARDIA - BANCAINTESA via G. B. Pirelli, 12 -
20124 MILANO - o mediante bonifico bancario a favore di: TESORERIA
DELLA REGIONE LOMBARDIA BANCAINTESA via G. B. Pirelli, 12 - 20124
MILANO COD. ABI: 03069 COD. CAB: 09790 CIN: Y C/C bancario n. 0 0 0
0 0 0 0 0 1 9 1 8 Le spese di bonifico o di conto corrente postale sono
a carico delle Aziende Il versamento dovrà essere effettuato a nome
dell’Azienda indicando quale causale: «ISTRUTTORIA d.P.R.
203/88»
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE TARIFFE
APPLICABILI
. |
Costo orario |
Costo fisso |
Coefficiente dimensione aziendale |
Coefficiente n.
cicli produttivi |
Coefficiente certificazioni ambientali |
Ore |
Tariffa Provinciale |
Ore |
Tariffa Regionale |
Possibile casistica |
T0 |
T1 |
Da |
Nc |
Ca |
SO |
TP |
SO |
TR |
1 |
50 |
200 |
0,4 |
0,7 |
0,4 |
7 |
239,20 |
18 |
300,80 |
2 |
50 |
200 |
0,4 |
0,8 |
0,4 |
7 |
244,80 |
18 |
401,60 |
3 |
50 |
200 |
0,4 |
1 |
0,4 |
7 |
256,00 |
18 |
344,00 |
4 |
50 |
200 |
0,4 |
0,7 |
0,6 |
7 |
258,80 |
18 |
351,20 |
5 |
50 |
200 |
0,4 |
0,8 |
0,6 |
7 |
267,20 |
18 |
372,80 |
6 |
50 |
200 |
0,4 |
1 |
0,6 |
7 |
284,00 |
18 |
416,00 |
7 |
50 |
200 |
0,4 |
0,7 |
1 |
7 |
298,00 |
18 |
452,00 |
8 |
50 |
200 |
0,4 |
0,8 |
1 |
7 |
312,00 |
18 |
488,00 |
9 |
50 |
200 |
0,4 |
1 |
1 |
7 |
340,00 |
18 |
560,00 |
10 |
50 |
200 |
0,7 |
0,7 |
0,4 |
7 |
268,60 |
18 |
376,40 |
11 |
50 |
200 |
0,7 |
0,8 |
0,4 |
7 |
278,40 |
18 |
401,60 |
12 |
50 |
200 |
0,7 |
1 |
0,4 |
7 |
298,00 |
18 |
452,00 |
13 |
50 |
200 |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
7 |
302,90 |
18 |
464,60 |
14 |
50 |
200 |
0,7 |
0,8 |
0,6 |
7 |
317,60 |
18 |
502,40 |
15 |
50 |
200 |
0,7 |
1 |
0,6 |
7 |
347,00 |
18 |
578,00 |
16 |
50 |
200 |
0,7 |
0,7 |
1 |
7 |
371,50 |
18 |
641,00 |
17 |
50 |
200 |
0,7 |
0,8 |
1 |
7 |
396,00 |
18 |
704,00 |
18 |
50 |
200 |
0,7 |
1 |
1 |
7 |
445,00 |
18 |
830,00 |
19 |
50 |
200 |
0,8 |
0,7 |
0,4 |
7 |
278,40 |
18 |
401,60 |
20 |
50 |
200 |
0,8 |
0,8 |
0,4 |
7 |
289,60 |
18 |
430,40 |
21 |
50 |
200 |
0,8 |
1 |
0,4 |
7 |
312,00 |
18 |
488,00 |
22 |
50 |
200 |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
7 |
317,60 |
18 |
502,40 |
23 |
50 |
200 |
0,8 |
0,8 |
0,6 |
7 |
334,40 |
18 |
545,60 |
24 |
50 |
200 |
0,8 |
1 |
0,6 |
7 |
368,00 |
18 |
632,00 |
25 |
50 |
200 |
0,8 |
0,7 |
1 |
7 |
396,00 |
18 |
704,00 |
26 |
50 |
200 |
0,8 |
0,8 |
1 |
7 |
424,00 |
18 |
776,00 |
27 |
50 |
200 |
0,8 |
1 |
1 |
7 |
480,00 |
18 |
920,00 |
28 |
50 |
200 |
1 |
0,7 |
0,4 |
7 |
298,00 |
18 |
452,00 |
29 |
50 |
200 |
1 |
0,8 |
0,4 |
7 |
312,00 |
18 |
488,00 |
30 |
50 |
200 |
1 |
1 |
0,4 |
7 |
340,00 |
18 |
560,00 |
31 |
50 |
200 |
1 |
0,7 |
0,6 |
7 |
347,00 |
18 |
578,00 |
32 |
50 |
200 |
1 |
0,8 |
0,6 |
7 |
368,00 |
18 |
632,00 |
33 |
50 |
200 |
1 |
1 |
0,6 |
7 |
410,00 |
18 |
740,00 |
34 |
50 |
200 |
1 |
0,7 |
1 |
7 |
445,00 |
18 |
830,00 |
35 |
50 |
200 |
1 |
0,8 |
1 |
7 |
480,00 |
18 |
920,00 |
36 |
50 |
200 |
1 |
1 |
1 |
7 |
550,00 |
18 |
1100,00 |
N.B.: La presente tabella, ai fini della facilitazione
dell’individuazione della tariffa, riassume tutte le possibili casistiche
di tariffario che si possono applicare in base ai coefficienti sopra
descritti.
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