Deliberazione Giunta Regionale del 24 marzo 2005, n. 7/21204

«Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex d.P.R. 203/88» in materia di agenti inquinanti e inquinamento prodotto dagli impianti industriali. Criteri per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alla Regione e alle Province lombarde. Obiettivo 9.7.1

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:
- il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183»;
- in particolare, gli artt. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 15 del suddetto decreto, ove è previsto e disciplinato il rilascio da parte della Regione di apposita autorizzazione tesa a prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico causato dagli impianti industriali;

Visti inoltre:
- l’art. 118 Costituzione comma 1 «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza»;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione normativa);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- in particolare l’art. 84 del citato d.lgs. 112/98, da cui si evince il conferimento alle Regioni e agli Enti locali delle funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione prevista dal d.P.R. 203/88 e alle altre attività connesse;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», che all’art. 3 comma 68 ha delegato alle Province la competenza autorizzatoria ex d.P.R. 203/88 relativa alle attività a ridotto inquinamento atmosferico e «agli impianti per i quali la Regione ha approvato i criteri tecnici di carattere generale»;

Vista la d.c.r. 25 novembre 2003 n. 915 recante «Risoluzione concernente il documento di Programmazione Economico Finanziaria 2004-2006», con cui si è deliberato di «impegnare la Giunta regionale... a completare il processo di delega agli Enti Locali delle competenze autorizzatorie in tema di inquinamento atmosferico»;

Constatato che la Giunta regionale ha già provveduto ad approvare per determinati settori di attività alcuni specifici provvedimenti contenenti criteri tecnici di carattere generale, ovvero la d.g.r. 20 dicembre 2002 n. 11667 «Definizione di allegati tecnici relativi ad attività produttive che comportano emissioni in atmosfera ai fini della semplificazione del procedimento autorizzatorio previsto dal d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203» e la d.g.r. 23 gennaio 2004 n. 16103 «Definizione dell’allegato tecnico relativo al settore “Trasformazione materie plastiche e gomma” Integrazione della d.g.r. 20 dicembre 2002, n. 11667»;

Rilevato che successivamente la Giunta regionale, con d.g.r. 23 dicembre 2004 n. 20043, ha disciplinato la delega alle Province delle funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione prevista dal d.P.R. 203/88, con riguardo alle seguenti attività:
- fusione di materiali metallici ed operazioni ad essa collegate,
- pressofusione di materiali metallici,
- trattamenti superficiali di anodizzazione, elettrodeposizione e/o elettrochimici, fosfatazione di superfici metalliche/metallizzate,
- produzione di prodotti semifiniti in materiale a base legno,
- trattamenti termici su metalli in genere,
- settore trasformazione materie plastiche e gomma;

Rilevato che la Regione con successivi atti provvederà all’approvazione di criteri tecnici di carattere generale per ulteriori settori di attività e che anche per tali settori sarà disciplinata la delega alle Province per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal d.P.R. 203/88;

Constatato che la legge comunitaria 2004, art. 4, riproponendo le statuizioni già contenute nelle leggi comunitarie degli anni precedenti, ha disposto che gli oneri per prestazioni da eseguire da parte di uffici pubblici nell’attuazione delle normative comunitarie sono da porre a carico dei soggetti interessati;

Constatato inoltre che il rilascio delle autorizzazioni previste dal d.P.R. 203/88 comporta l’esecuzione di prestazioni da parte dell’amministrazione regionale e di quelle provinciali delegate, e in particolare di attività di natura istruttoria;

Rilevato che, in ottemperanza alla disposizione contenuta nella legge comunitaria citata, nè la Regione nè le Province dovranno attivare proprie risorse finanziarie per gli adempimenti relativi alle istruttorie propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni ex d.P.R. 203/88;

Constatato che la Regione - D.G. Qualità dell’Ambiente - U.O. Prevenzione inquinamento atmosferico e autorizzazione integrata ambientale-IPPC ha predisposto un tariffario per la determinazione degli oneri per il rilascio degli atti autorizzativi ex d.P.R. 203/88 che devono essere - in base alla citata fonte statale - poste a carico dei richiedenti, a fronte delle attività istruttorie da effettuarsi sia dalla Regione che dalle Province lombarde delegate;

Constatato che con d.g.r. 20043 del 23 dicembre 2004 la Giunta regionale ha stabilito che le Province eserciteranno le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione ex d.P.R. 203/88, per quanto attiene le attività previste nell’atto medesimo, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia di apposita deliberazione di Giunta recante l’adozione di un tariffario unitario relativo alle procedure inerenti le autorizzazioni ex d.P.R. 203/88 di competenza della Regione e delle Province;

Rilevato che il tariffario è stato sottoposto alla valutazione delle Province lombarde e delle associazioni di categoria maggiormente interessate nel corso di numerose riunioni svoltesi presso gli uffici della D.G. Qualità dell’Ambiente, e che le medesime ne condividono i contenuti;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

recepite le premesse:
1) di approvare il «Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex d.P.R. 203/88» che individua i criteri per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alla Regione e alle Province lombarde delegate per l’esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni previste dal d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, previsto nell’allegato della presente deliberazione e costituente sua parte integrante e sostanziale;
2) di disporre inoltre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


Allegato - TARIFFARIO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI EX D.P.R. 203/88

Criteri per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti e relative modalità di pagamento

Criteri in base ai quali la Regione e le Province determinano gli oneri a carico dei richiedenti per il rilascio degli atti autorizzativi ex d.P.R. 203/88, e relative modalità di pagamento

Premessa
Il d.P.R. 203/88 disciplina le attività di tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni nell’atmosfera, le caratteristiche merceologiche dei combustibili ed il loro impiego, i valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell’aria ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione.
Il d.P.R. citato definisce «inquinamento atmosferico»: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell’uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente; da alterare le risorse biologiche, gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati.
Le aziende che intendono installare cicli tecnologici che comportano emissioni in atmosfera - preventivamente alla installazione, modifica o trasferimento dei propri impianti produttivi - devono presentare alla Regione Lombardia o alla Provincia delegata competente per territorio una domanda (corredata dal progetto nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni nonchè il termine per la messa a regime degli impianti) finalizzata all’ottenimento di specifica autorizzazione.
La l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» all’art. 3 comma 68 ha delegato alle Province la competenza autorizzatoria ex d.P.R. 203/88 relativa alle attività a ridotto inquinamento atmosferico e, in particolare, «agli impianti per i quali la Regione ha approvato i criteri tecnici di carattere generale».
Successivamente, il Consiglio regionale con d.c.r. 25 novembre 2003 n. 915 recante «Risoluzione concernente il documento di Programmazione Economico Finanziaria 2004-2006» ha deliberato di «impegnare la Giunta regionale... a completare il processo di delega agli Enti Locali delle competenze autorizzatorie in tema di inquinamento atmosferico».
Al momento permangono in capo alla Regione - per quanto attiene le funzioni amministrative riconducibili al d.P.R. 203/88 - le attività relative agli impianti per i quali la Giunta regionale non ha ancora approvato i documenti contenenti i criteri tecnici di carattere generale e le attività propedeutiche all’espressione del parere che la Regione Lombardia deve esprimere con riguardo alla costruzione e all’esercizio di centrali termoelettriche e raffinerie di olii minerali ai sensi dell’art. 17 del citato d.P.R. 203; sono invece delegate alle Province sia la competenza autorizzatoria relativa alle attività a ridotto inquinamento atmosferico che le funzioni relative agli impianti per i quali la Giunta regionale ha già approvato i documenti contenenti i criteri tecnici di carattere generale.
La legge comunitaria 31 ottobre 2003, n. 306 ha disposto che gli oneri per prestazioni in materia di interventi ambientali, tra cui le istruttorie previste dal 203/88, sono posti a carico dei soggetti interessati.
Si rende pertanto necessario definire apposito tariffario per i costi istruttori che la P.A. deve sostenere per il rilascio delle diverse tipologie autorizzative previste dal d.P.R. 203/88.

1. Tipologie autorizzative previste dal d.P.R. 203/88
Le tipologie autorizzative previste dal d.P.R. 203/88 sono le seguenti:
I) Autorizzazioni per:
• la costruzione di impianti nuovi (art. 6);
• la modifica sostanziale dell’impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti (art. 15 a);
• il trasferimento dell’impianto in altra località (art. 15 b).
II) Modifiche, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 203/88, ad autorizzazioni già rilasciate, per evoluzione della migliore tecnologia disponibile o per evoluzione della situazione ambientale.
III) Parere obbligatorio per il rilascio dell’autorizzazione dello Stato alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali.
2. Individuazione delle attività e delle tariffe per ciascuna tipologia autorizzativa
I) Autorizzazioni per la costruzione di impianti nuovi (art. 6), la modifica sostanziale dell’impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti (art. 15 a), il trasferimento dell’impianto in altra località (art. 15 b)

ATTIVITA'
Il rilascio delle autorizzazioni ex d.P.R. 203/88 artt. 6 e 15 richiede le seguenti attività:
A) Predisposizione di atto amministrativo
B) Predisposizione di atto tecnico, con riferimento a:
• cicli produttivi, limitazioni alle emissioni e sistemi di contenimento/abbattimento delle stesse.
Per quanto concerne i cicli produttivi, le limitazioni alle emissioni ed i sistemi di contenimento/abbattimento delle stesse si è ritenuto di identificare tre diverse tipologie; in dettaglio:
- cicli tecnologici per i quali siano stati predisposti specifici allegati in tema di attività a ridotto inquinamento atmosferico (RIA);
- cicli tecnologici per i quali siano stati predisposti specifici provvedimenti regionali, linee guida, delibere di settore o comparto produttivo ed assimilabili;
- cicli tecnologici per i quali non siano stati predisposti alcuno specifico provvedimento regionale, linea guida, delibera di settore/comparto produttivo ed assimilabili;
• prescrizioni e considerazioni di carattere generale.
L’atto amministrativo e l’atto tecnico sono adottati a seguito dell’espletamento di differenti attività procedimentali, in dettaglio:

A) PREDISPOSIZIONE DI ATTO AMMINISTRATIVO:
A.01. Esame documentazione amministrativa
A.02. Predisposizione e rilascio atto amministrativo

B) PREDISPOSIZIONE DI ATTO TECNICO (costituito da un allegato tecnico):
B.01. Esame della documentazione tecnica
Riferita ad impianti / cicli tecnologici per i quali:
B.01.01. Siano stati predisposti specifici provvedimenti regionali, linee guida, delibere di settore o comparto produttivo ed assimilabili
B.01.02. Non siano stati predisposti alcuno specifico provvedimento regionale, linea guida, delibera di settore / comparto produttivo ed assimilabili
B.02. Predisposizione dell’allegato tecnico
Riferito ad attività per le quali:
B.02.01. Siano stati predisposti specifici provvedimenti regionali, linee guida, delibere di settore o comparto produttivo ed assimilabili
B.02.02. Non siano stati predisposti alcuno specifico provvedimento regionale, linea guida, delibera di settore / comparto produttivo ed assimilabili
B.03. Prescrizioni e considerazioni di carattere generale
Predisposizione allegato riferito ad attività per le quali:
B.03.01. Siano stati predisposti specifici provvedimenti regionali, linee guida, delibere di settore o comparto produttivo ed assimilabili
B.03.02. Non siano stati predisposti alcuno specifico provvedimento regionale, linea guida, delibera di settore/comparto produttivo ed assimilabili

Tabella 1 - QUANTIFICAZIONE ORARIA DELLE ATTIVITA' «SO» (*)
ATTIVITA' FINALIZZATE A RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE, MODIFICAZIONE O TRASFERIMENTO DI IMPIANTI PRODUTTIVI
(Artt. 6, 15 comma 1 lett. a) e b) del d.P.R. 203/88)
 

. Riferimento Ore
A) ATTO AMMINISTRATIVO
ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A.01. 1
PREDISPOSIZIONE E RILASCIO ATTO AMMINISTRATIVO A.02. 1
B) PREDISPOSIZIONE ATTO TECNICO
B.01. - ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
Attività per le quali siano stati predisposti specifici provvedimenti regionali,
linee guida, delibere di settore o comparto produttivo ed assimilabili
B.01.01. 2
Attività per le quali non siano stati predisposti alcuno specifico provvedimento
regionale, linea guida, delibera di settore / comparto produttivo ed assimilabili
B.01.02. 6
B.02. - PREDISPOSIZIONE DELL’ALLEGATO TECNICO
Attività per le quali siano stati predisposti specifici provvedimenti regionali,
linee guida, delibere di settore o comparto produttivo ed assimilabili
B.02.01. 2
Attività per le quali non siano stati predisposti alcuno specifico provvedimento
regionale, linea guida, delibera di settore / comparto produttivo ed assimilabili
B.02.02. 8
B.03. - PREDISPOSIZIONE DELLE PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI
DI CARATTERE GENERALE
Attività per le quali siano stati predisposti specifici provvedimenti regionali, linee
guida, delibere di settore o comparto produttivo ed assimilabili
B.03.01. 1
Attività per le quali non siano stati predisposti alcuno specifico provvedimento
regionale, linea guida, delibera di settore / comparto produttivo ed assimilabili
B.03.02. 2

_________

(*) La quantificazione oraria è stata computata sulla base dell’esperienza pluridecennale maturata dagli uffici regionali in tema di d.P.R. 203/88, nonchè di confronti con altre realtà.
_________

COEFFICENTI DI CALCOLO APPLICABILI
Sulla base delle esperienze maturate si è ritenuto inoltre opportuno adottare idonei coefficienti di calcolo, al fine di riconoscere e tenere conto di:
- Dimensione aziendale, al fine di favorire le realtà produttive dimensionalmente ridotte
- Numero di cicli produttivi, al fine di prendere atto delle complessità produttive
- Certificazione ambientale, al fine di favorire le aziende che abbiano tenuto conto dell’impatto delle proprie attività sull’ambiente
 

Tabella 2 - Dimensione aziendale «Da»
Numero dipendenti Coefficiente
< 5 0,4
> 5 < 20 0,7
> 20 e < 100 0,8
> 100 1

 

Tabella 3 - Cicli produttivi «Nc»
Numero cicli produttivi Coefficiente
< 4 0,7
> 4 e < 8 0,8
> 8 1
(*) Per ciclo produttivo si intende un ciclo
lavorativo chiaramente individuabile ed
utilizzabile, applicabile singolarmente
e comportante una propria emissione
(indipendentemente da eventuali
collettamenti)

 

Tabella 4 - Certificazioni ambientali «Ca»
Numero dipendenti Coefficiente
EMAS 0,4
ISO 14001 0,6
Nessuna 1


CALCOLO DELLA TARIFFA APPLICABILE
a) In considerazione della valutazione dei costi fissi della struttura che provvede al rilascio dell’atto autorizzativo (costi di formazione/aggiornamento delle risorse umane e costi delle risorse strumentali), viene definito e richiesto un importo «T1» fisso di € 200 (duecento).

Eventuali successive:
- richieste di integrazione
- presa d’atto di cessazione attività
- presa d’atto di modifica ragione sociale
- altre operazioni assimilabili alle precedenti
sono considerate comprese nell’importo «T1» e quindi non soggette ad oneri.
b) In fase di prima attuazione, si ritiene di dover individuare quale costo orario indicativo il valore di € 50 (Cinquanta); tale importo ai fini del calcolo finale viene definito «To». Tale costo viene desunto tenendo conto delle diverse figure professionali coinvolte nei procedimenti istruttori nonchè da tariffari applicati da altri Enti pubblici.
La tariffa applicabile «T» dovrà essere calcolata utilizzando la seguente formula:

T = T1 + (To · SO · Da · Nc · Ca)

Ove:
• «T1»: costo fisso della struttura
• «T0»: costo orario
• «SO»: calcolo delle ore / lavoro applicabile (V. Tab.1)
• «Da»: coefficiente di dimensione aziendale (V. Tab.2)
• «Nc»: numero di cicli produttivi (V. Tab.3)
• «Ca»: tipologia di certificazione ambientale (V. Tab.4)
c) Le autorizzazioni RIA, in considerazione della brevità delle procedure utilizzate, sono assoggettate ad una tariffa omnicomprensiva di € 100 (cento).

II) Modifiche ad autorizzazioni già rilasciate, per evoluzione della migliore tecnologia disponibile o per evoluzione della situazione ambientale, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 203/88
In queste fattispecie, caratterizzate da istruttorie brevi e da atti amministrativi modificativi di autorizzazioni rilasciate in precedenza, si applica la tariffa fissa di C 150 (centocinquanta).
Tale tariffa si applica alle modifiche di autorizzazioni anche qualora queste ultime siano state rilasciate antecedentemente al 2005.

III) Parere obbligatorio per il rilascio dell’autorizzazione dello Stato alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 203/88
In considerazione della complessità della procedura si effettua un calcolo delle attività prestate utilizzando i principi di cui al punto I) del presente atto.
Qualora sia necessaria la procedura VIA, il costo che l’impresa deve sostenere per l’effettuazione di tale procedura è comprensivo degli oneri sostenuti dalla amministrazione ai sensi dell’art. 17 d.P.R. 203/88.

3. Validità , aggiornamento e revisione del tariffario
Il presente atto si riferisce all’esercizio delle funzioni e delle attività indicate in premessa e poste in essere dalla Regione e dalle Province a partire dall’entrata in vigore del provvedimento di approvazione dello stesso.
La Regione potrà apportare modifiche nel corso del primo anno di applicazione (2005), con decorrenza dal 2006.
Il presente tariffario sarà sottoposto a procedura di revisione con periodicità biennale (a partire dal 2006).
Dal 2006 si procederà all’aggiornamento annuale su base ISTAT.

4. Modalità ed esempio di calcolo dell’importo dovuto
Al fine di semplificare l’individuazione dell’importo dovuto è stata predisposta la Tabella 5 - Calcolo dell’importo dovuto -, per un utilizzo corretto ed immediato della Tabella l’utente potrà procedere nel seguente modo:
a) Individuare se l’istanza di autorizzazione deve essere inoltrata alla Regione Lombardia o alla Provincia di appartenenza;
a.01. Qualora l’istanza sia inoltrata alla Regione, il valore di SO = 18; l’importo dovuto è riportato ed indicato nella colonna TR
a.02. Qualora l’istanza sia inoltrata alla Provincia di competenza, il valore di SO = 7; l’importo dovuto è riportato ed indicato nella colonna TP
b) Individuare il valore del costo orario «T0» stabilito in € 50 (cinquanta)
c) Individuare il valore del costo fisso «T1» stabilito in € 200 (duecento)
d) Individuare il numero dei dipendenti e quindi definire il relativo coefficiente applicabile «Da»
 

Numero dipendenti Coefficiente
< 5 0,4
> 5 < 20 0,7
> 20 e < 100 0,8
> 100 1

e) Individuare il numero dei cicli tecnologici adottati e quindi definire il relativo coefficiente applicabile «Nc»
 

Numero cicli produttivi Coefficiente
< 4 0,7
> 4 e < 8 0,8
>8 1
(*) Per ciclo produttivo si intende un ciclo
lavorativo chiaramente individuabile ed
utilizzabile, applicabile singolarmente
e comportante una propria emissione
(indipendentemente da eventuali
collettamenti)


f) Individuare se l’azienda è in possesso di certificazioni ambientali, in caso affermativo stabilire il tipo e quindi definire il relativo coefficiente applicabile «Ca»
 

Tipo di certificazione Coefficiente
EMAS 0,4
ISO 14001 0,6
Nessuna 1


g) Individuare nella Tabella 5 la riga in cui compaiono tutti i coefficienti T0 / T1 / Da / Nc / Ca ed infine nelle colonne TP (Tariffa Provincia) o TR (Tariffa Regione) potrà essere individuato l’importo dovuto.

Esempio:
Trattasi di azienda che richiede autorizzazione alla Provincia competente, svolge una attività che prevede l’impiego di 6 dipendenti, vengono effettuati 4 cicli tecnologici e non si è in presenza di alcun tipo di certificazione ambientale; i coefficienti ricavati sono:

T0 = 50
T1 = 200
Da = 0,7
Nc = 0,7
Ca = 1.

Dai dati sopra esposti si ricava che la riga di riferimento è la numero 16 e che trattandosi di una autorizzazione richiesta alla Provincia competente, la colonna di riferimento in cui individuare l’importo dovuto è la TP e che la somma da corrispondere è pari ad € 371,50.

5. Modalità di pagamento
Le modalità di pagamento sono le seguenti:
A) Autorizzazioni per la costruzione di impianti nuovi (art. 6), la modifica sostanziale dell’impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti (art. 15 a), il trasferimento dell’impianto in altra località (art. 15 b)
- Attività RIA - Versamento di un importo pari a € 100 (Cento) da effettuarsi sul c.c.p. della Provincia competente. Una copia della ricevuta del versamento deve essere consegnata contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione.
- Tutte le altre attività - Versamento di un importo pari alla somma dovuta (vedi tabella per il calcolo dell’importo dovuto) da effettuarsi sul c.c.p. della Provincia competente o alla Regione.
Una copia della ricevuta del versamento deve essere consegnata contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione.

B) Altre tipologie di autorizzazioni
Il pagamento dell’intero importo dovuto deve essere effettuato sul c.c.p. della Provincia competente o alla Regione entro 15 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione alla modifica o dal ricevimento della richiesta da parte dell’autorità competente.
Il pagamento alla Regione deve essere effettuato:
- o direttamente presso gli uffici della Tesoreria Regionale BANCAINTESA via G. B. Pirelli, 12 - 20124 MILANO
- o mediante versamento sul conto corrente postale numero:
4 8 1 2 7 5
Intestato a: TESORERIA DELLA REGIONE LOMBARDIA - BANCAINTESA via G. B. Pirelli, 12 - 20124 MILANO
- o mediante bonifico bancario a favore di:
TESORERIA DELLA REGIONE LOMBARDIA BANCAINTESA via G. B. Pirelli, 12 - 20124 MILANO
COD. ABI: 03069 COD. CAB: 09790 CIN: Y
C/C bancario n. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 1 8
Le spese di bonifico o di conto corrente postale sono a carico delle Aziende
Il versamento dovrà essere effettuato a nome dell’Azienda indicando quale causale: «ISTRUTTORIA d.P.R. 203/88»

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE TARIFFE APPLICABILI
 

. Costo
orario
Costo
fisso
Coefficiente
dimensione
aziendale
Coefficiente
n. cicli
produttivi
Coefficiente
certificazioni
ambientali
Ore Tariffa
Provinciale
Ore Tariffa
Regionale
Possibile
casistica
T0 T1 Da Nc Ca SO TP SO TR
1 50 200 0,4 0,7 0,4 7 239,20 18 300,80
2 50 200 0,4 0,8 0,4 7 244,80 18 401,60
3 50 200 0,4 1 0,4 7 256,00 18 344,00
4 50 200 0,4 0,7 0,6 7 258,80 18 351,20
5 50 200 0,4 0,8 0,6 7 267,20 18 372,80
6 50 200 0,4 1 0,6 7 284,00 18 416,00
7 50 200 0,4 0,7 1 7 298,00 18 452,00
8 50 200 0,4 0,8 1 7 312,00 18 488,00
9 50 200 0,4 1 1 7 340,00 18 560,00
10 50 200 0,7 0,7 0,4 7 268,60 18 376,40
11 50 200 0,7 0,8 0,4 7 278,40 18 401,60
12 50 200 0,7 1 0,4 7 298,00 18 452,00
13 50 200 0,7 0,7 0,6 7 302,90 18 464,60
14 50 200 0,7 0,8 0,6 7 317,60 18 502,40
15 50 200 0,7 1 0,6 7 347,00 18 578,00
16 50 200 0,7 0,7 1 7 371,50 18 641,00
17 50 200 0,7 0,8 1 7 396,00 18 704,00
18 50 200 0,7 1 1 7 445,00 18 830,00
19 50 200 0,8 0,7 0,4 7 278,40 18 401,60
20 50 200 0,8 0,8 0,4 7 289,60 18 430,40
21 50 200 0,8 1 0,4 7 312,00 18 488,00
22 50 200 0,8 0,7 0,6 7 317,60 18 502,40
23 50 200 0,8 0,8 0,6 7 334,40 18 545,60
24 50 200 0,8 1 0,6 7 368,00 18 632,00
25 50 200 0,8 0,7 1 7 396,00 18 704,00
26 50 200 0,8 0,8 1 7 424,00 18 776,00
27 50 200 0,8 1 1 7 480,00 18 920,00
28 50 200 1 0,7 0,4 7 298,00 18 452,00
29 50 200 1 0,8 0,4 7 312,00 18 488,00
30 50 200 1 1 0,4 7 340,00 18 560,00
31 50 200 1 0,7 0,6 7 347,00 18 578,00
32 50 200 1 0,8 0,6 7 368,00 18 632,00
33 50 200 1 1 0,6 7 410,00 18 740,00
34 50 200 1 0,7 1 7 445,00 18 830,00
35 50 200 1 0,8 1 7 480,00 18 920,00
36 50 200 1 1 1 7 550,00 18 1100,00


N.B.: La presente tabella, ai fini della facilitazione dell’individuazione della tariffa, riassume tutte le possibili casistiche di tariffario che si possono applicare in base ai coefficienti sopra descritti.